Art. 21.

      1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive

 

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modificazioni, è sostituita dalla seguente:

          «b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, da espletare con il sistema automatizzato delle risposte multiple, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e del titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1, lettera d). Il trenta per cento dei posti è riservato, con le stesse modalità concorsuali, agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio».